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Sez. 3, Sentenza n. 7496 del 08/07/1993 (Rv. 483057 - 01)

Trasporti - Marittimi ed aerei - Trasporto marittimo di cose determinate - Scaricazione delle merci: deposito e vendita | Responsabilità "ex recepto" dell'ente depositario - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483057-01

Trasporti - Marittimi ed aerei - Trasporto marittimo di cose determinate - Scaricazione delle merci: deposito e vendita

Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, conseguente allo sbarco, sia d'ufficio che di amministrazione, la responsabilità "ex recepto" dell'ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e, quindi, unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, e non per quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)