Sez. L, Sentenza n. 12414 del 22/08/2002 (Rv. 557039 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Giusta causa - Nozione legale - Specificazione in sede interpretativa - Necessità - Censurabilità in sede di legittimità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Sussistenza - Accertamento dei fatti e della loro concreta idoneità a costituire giusta causa - Giudizio di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La giusta causa di licenziamento, quale " fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto " è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente di una banca, addetto al servizio contenzioso, per aver posto in essere una serie di comportamenti agevolativi della violazione della normativa antiriciclaggio, ritenendo a tal fine non necessaria la violazione di singole norme di legge o del contratto, ma sufficiente il compimento di varie operazioni atipiche, quali l'apertura di un libretto di deposito nominativo in favore di una società in difficoltà economiche, nonché varie operazioni di versamento o prelievo su conti intestati allo stesso dipendente, per importi elevati, in favore della predetta società, tali da consentire operazioni di frazionamento dei capitali manovrati sottratti ai controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)