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Sez. L, Sentenza n. 9493 del 13/06/2003 (Rv. 564230 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sussistenza e gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564230-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In caso di licenziamento per giusta causa comminato in conseguenza di infrazioni commesse dal lavoratore, il giudizio circa la sussistenza e la gravità di queste ultime e la loro idoneità a costituire giusta causa di recesso implica un accertamento e una valutazione di fatto demandati al giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità se privi di errori logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un cassiere di un istituto di credito che si era appropriato di denaro dei correntisti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)