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Sez. 1, Sentenza n. 22264 del 07/12/2012 (Rv. 624727 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Istituto della reintegrazione nei diritti di brevetto ex art. 193 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Diligenza richiesta dalle circostanze - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624727-01

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Ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall'art. 193, primo comma, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la "diligenza richiesta dalle circostanze" - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - identifica la modalità di effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento, e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente dispiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si collocava, così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva denegato la invocata reintegrazione considerando come evento non eccezionale, bensì affatto riparabile mediante preventive soluzioni organizzative interne, l'impedimento, per ragioni personali, di una segretaria di uno studio internazionale depositario di delicatissimi mandati, coinvolgenti importanti interessi economici, da cui era derivato il tardivo deposito della traduzione richiesta dall'art. 56 del suddetto decreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)