Sez. U - , Ordinanza n. 5060 del 28/02/2017 (Rv. 643119 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sostegno scolastico al portatore di handicap - Consistenza dell’insegnamento di sostegno anteriormente alla redazione del piano educativo individualizzato – Controversia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Ragioni.
ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all’amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell’autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell’obbligo dell’amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell’alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell’alunno stesso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 34, Costituzione art. 38, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 12, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 13, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)