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Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 11/03/1991 (Rv. 471226 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Litisconsorti necessari | Azione del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Litisconsorzio necessario - Nei confronti del proprietario del veicolo - Sussistenza - Nei confronti del conducente autore del danno - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471226-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Litisconsorti necessari

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che deve essere chiamato quale litisconsorte necessario nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta (art. 23 della legge n. 990 del 1969) è unicamente il proprietario del veicolo o del natante assicurato o tenuto all'assicurazione, atteso che la suddetta chiamata integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificato dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità, e che tale deroga in difetto di espressa previsione, non può essere estesa ad altri eventuali responsabili, quali il conducente, la cui partecipazione al giudizio potrebbe perseguire solo scopi di natura puramente probatoria, estranei all'istituto del litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)