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Sez. 1, Sentenza n. 5190 del 03/12/1986 Ud. (dep. 28/04/1987) Rv. 175796 - 01

REATO - CIRCOSTANZA - ATTENUANTI COMUNI- PROVOCAZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - MANCANZA DELL'INGIUSTIZIA DEL FATTO - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175796-01

REATO - CIRCOSTANZA - ATTENUANTI COMUNI- PROVOCAZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - MANCANZA DELL'INGIUSTIZIA DEL FATTO - DINIEGO DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante della provocazione si configura qualora si sia in presenza di tre elementi: 1) un fatto ingiusto altrui, realmente verificatosi; 2) lo stato d'ira suscitato in relazione al tempo e al luogo in cui è avvenuto il fatto ed alla persona in cui insorge; 3) l'esistenza di un nesso di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzione tra di essi. Ne consegue che se manca uno di questi elementi, come l'ingiustizia del fatto, detta attenuante non va concessa. (nella specie è stat ritenuta non sussistente la provocazione nel fatto della protesta, manifestatosi con rimproveri ed ingiurie, di un genitore preoccupato nel vedere il proprio figlio tramortito a seguito della aggressione dell'agente imputato poi di tentato omicidio nei confronti del genitore).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)