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Sez. U, Ordinanza n. 110 del 02/01/2026 (Rv. 677533-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione dell’obbligo ex art. 2-quater, d.l. n. 2 del 2006 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677533-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, di cui all'art. 2-quater del d.l. n. 2 del 2006, appartiene alla giurisdizione ordinaria, tenuto conto che le ipotesi di giurisdizione esclusiva, in quanto norme eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva e che la suddetta controversia non è riconducibile alla materia della "produzione di energia", di cui all'art. 133, lett. o, c.p.a., la quale non include attività relative alla immissione al consumo di energia già prodotta, né i procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi commessi nell'ambito in discorso.

Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 30 sexies CORTE COST., Decreto Legge 10/01/2006 num. 2 art. 2 quater, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. O CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 11/03/2006 num. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)