Sez. U, Ordinanza n. 20324 del 21/07/2025 (Rv. 675636-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie - Distinzione - Conseguenze in punto di giurisdizione - Ragioni. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie relative alle sanzioni amministrative punitive (o in senso stretto) - le quali tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva lesiva di un comando giuridico mediante la determinazione, vincolata per legge, di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore - appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteggiandosi la situazione giuridica del trasgressore in guisa di diritto soggettivo, mentre sono appannaggio del giudice amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie (o sanzioni in senso lato), volte a reintegrare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l'interesse pubblico leso dal comportamento illecito, in quanto adottate dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di cura dell'interesse pubblico suddetto, mediante l'uso della discrezionalità che ne connota l'azione.
Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)