Sez. U, Sentenza n. 21466 del 09/10/2009 (Rv. 609461 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - IN GENERE | Composizione dei tribunali regionali delle acque - Componente tecnico - Art. 138 del r.d. n. 1775 del 1933 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Successivo intervento con il d.l. n. 354 del 2003 - Periodo intermedio - Composizione dei tribunali regionali delle acque con soli magistrati togati - Ammissibilità - Fondamento.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 2002 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevedeva che del collegio giudicante dei tribunali regionali delle acque pubbliche facesse parte obbligatoriamente un funzionario dell'ex genio civile - si è venuto a creare un vuoto che il legislatore ha colmato solo con il d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, stabilendo che dei predetti collegi faccia parte un esperto iscritto all'albo degli ingegneri. Ne consegue che - nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza costituzionale e l'entrata in vigore del citato decreto - poiché non era rinvenibile nell'ordinamento alcun criterio per integrare i tribunali regionali delle acque con componenti tecnici, né era venuto meno il principio per cui detti tribunali coincidono con una sezione della corte d'appello, dovendosi privilegiare una soluzione interpretativa tale da ovviare al rischio di una paralisi della giurisdizione, deve ritenersi corretta la composizione di detti tribunali con tre magistrati togati tratti dal ruolo ordinario della corte d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 138 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 354 art. 1, Legge 26/02/2004 num. 45 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)