diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4066 del 06/07/1985 (Rv. 441590 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROROGA E RISOLUZIONE DI RAPPORTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441590-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROROGA E RISOLUZIONE DI RAPPORTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*

La nuova disciplina dei contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982, ha lasciato invariata la ripartizione della Competenza tra il pretore quale giudice del lavoro e la Sezione specializzata agraria, con la conseguenza che restano attribuite a quest'ultima non solo le controversie relative all'affitto, ma anche quelle concernenti l'applicabilità o meno della proroga legale ai rapporti associativi e quella relativa alla risoluzione del contratto ed al conseguente rilascio del fondo. (Conf 2206/85, mass n 440085; (Conf 1490/84, mass n 433577).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)