Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 21/04/1986 (Rv. 445848 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROROGA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROROGA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
L'art. 47 della legge n. 302 del 1982, nel disporre che in tutte le controversie agrarie si osservano le Disposizioni dettate nel capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile, ferme restando le Disposizioni dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971, mentre attraverso il richiamo di tale ultima norma conferma la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie in tutte le cause relative alla disciplina dell'affitto, non ha, con il richiamato rinvio alle Disposizioni del codice di rito, modificato il previgente regime di ripartizione della Competenza fra il giudice del lavoro ed il giudice specializzato, lasciando attribuite a quest'ultimo, oltre alle dette controversie, anche quelle relative all'applicabilità o meno della proroga legale ai contratti associativi, nonché alla risoluzione del contratto ed al conseguente rilascio del fondo, con la semplice precisazione dell'applicabilità alle medesime del rito del lavoro e con la ricomprensione in quel rinvio dello stesso art. 409 n. 2 cod. proc. civ., che fa appunto salva la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (Conf 4066/85, mass n 441590; (Conf 5413/84, mass n 437111; (Conf 4862/84, mass n 436776; (Conf 1490/84, mass n 433577).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)