Sez. L - , Sentenza n. 9660 del 13/04/2021 (Rv. 660969 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Personale iscritto all’albo anteriormente al 1996 - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell'epoca all'esercizio della professione legale - atteso che un'operatività limitata solo per l'avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici "part-time", contemporaneamente avvocati, all'interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 63, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56, Legge 25/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)