Sez. L - , Sentenza n. 26016 del 17/10/2018 (Rv. 651046 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Docente - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
In tema di compatibilità tra la professione di avvocato e l'impiego pubblico, per effetto della mancata disapplicazione del comma 58 bis dell'art. 1 del d.lgs. n.662 del 1996, introdotto dal d.l. n. 79 del 1997, conv. con modif. in l. n.140 del 1997, da parte dell'art. 1, comma 1, della l. n.339 del 2003, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale da parte dell'insegnante che ivi presti servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione della difesa in controversie di cui è parte la stessa amministrazione scolastica.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 25/11/2003 num. 339 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 508 com. 15, Contr. Coll. 29/11/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)