Sez. U, Sentenza n. 11833 del 16/05/2013 (Rv. 626350 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA | Incompatibilità di una nuova disciplina normativa con quella precedente - Esclusione - Fattispecie in tema di l'incompatibilità tra impiego pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense.
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA
La disciplina prevista legge 25 novembre 2003, n. 339, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), non risulta abrogata per incompatibilità in forza della sopravvenienza né dell'art. 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (norma secondo cui gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio delle attività professionali risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza), né dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (in forza del quale l'accesso alle professioni regolamentate, come l'esercizio delle stesse, è libero, potendo dipendere soltanto dall'iscrizione in ordini e collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità), non ricorrendo tra le norme considerate una contraddizione tale da renderne impossibile la loro contemporanea applicazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 25/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 3 com. 5 CORTE COST., DPR 07/08/2012 num. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)