Sez. L, Sentenza n. 627 del 22/01/1987 (Rv. 450345 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE PENSIONI SUPERIORI AI TRATTAMENTI MINIMI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELLA PENSIONE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE PENSIONI SUPERIORI AI TRATTAMENTI MINIMI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELLA PENSIONE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'applicazione dell'aumento degli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, disposto - a decorrere dall'1 gennaio 1976 e con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno - dallo art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), occorre tener conto non dell'importo originario della pensione ma dell'importo della medesima al momento della perequazione. (V 640/86, mass n 440207; (V 705/85, mass n 438913; (V 611/85, mass n 438826; (V 2573/84, mass n 434590).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)