Sez. L, Sentenza n. 2856 del 15/10/1974 (Rv. 371276 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
La liquidazione equitativa del danno puo avere luogo soltanto quando non puo essere provato il danno nel suo preciso ammontare e lo stesso interessato si trovi nell'impossibilita ed anche in grave difficolta di fornire elementi concreti, Atti a dimostrare l'entita del danno subito. (Conf 183'74, mass n 367768; 996'72, mass n 357310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)