Sez. L, Sentenza n. 3968 del 02/07/1982 (Rv. 421916 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - IN GENERE - ESISTENZA E VALIDITÀ DEL RAPPORTO DI MEZZADRIA - PRESUPPOSTI - DIRITTO REALE DEL CONCEDENTE SUL FONDO CONFERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - IN GENERE - ESISTENZA E VALIDITÀ DEL RAPPORTO DI MEZZADRIA - PRESUPPOSTI - DIRITTO REALE DEL CONCEDENTE SUL FONDO CONFERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'esistenza e validità del rapporto di mezzadria, non è necessaria la titolarità, nella persona del concedente, di un diritto reale sul fondo conferito, ciò in quanto trattasi (al pari della locazione, ugualmente non richiedente la titolarità in capo al locatore di un diritto reale sul bene) di un contratto di natura personale ed a contenuto obbligatorio, caratterizzato per di più (a differenza della locazione) dalla natura associativa inerente al vincolo che astringe due sole parti, concedente e mezzadro, allo Esercizio in comune di un'impresa agricola di coltivazione, ed in conseguenza, altresì, delle modifiche apportate all'originaria disciplina della mezzadria contenuta nel codice civile, in particolare, dalla legge 15 settembre 1964 n. 756, la quale ha sancito il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria, prorogando (art. 14) "fino a nuova disposizione" i contratti in corso, e dalla legge 4 agosto 1971 n. 592, che ha regolato, assoggettandoli a proroga legale (art. 5 ter), - i contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756". (V 3070/81, mass n 413637; (V 2455/79, mass n 398774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2145, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 592 art. 5 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)