Sez. 1, Sentenza n. 4570 del 07/05/1999 (Rv. 526106 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Reddito di uno dei coniugi - Notevole incremento dopo la separazione - Assegno di mantenimento - Modifica - Ammissibilità - Posizione reddituale dell'altro coniuge - Rilevanza - Configurabilità .
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Il notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi, verificatosi successivamente alla separazione, giustifica l'accoglimento della richiesta dell'altro coniuge di modifica dell'ammontare dell'assegno a lui dovuto. (Nella fattispecie, la S.C., nell'affermare, alla stregua del principio enunciato nella massima, la esattezza del rilievo centrale attribuito dalla Corte di merito, ai fini della decisione sulla richiesta revisione dell'assegno di mantenimento, all'incremento reddituale del coniuge della richiedente, ha del pari ritenuto corretta la valutazione, parallelamente operata dalla stessa Corte di merito, in ordine alla posizione reddituale della stessa richiedente, per escludere che questa avesse avuto, a sua volta, una evoluzione incrementativa tale da mantenere sostanzialmente inalterato l'equilibrio iniziale tra le posizioni dei due coniugi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)