Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 22/04/1998 (Rv. 514747 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Reddito di uno dei coniugi - Notevole incremento dopo la separazione - Assegno di mantenimento - Modifica - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza. Ne consegue che il notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi, verificatosi successivamente alla separazione, giustifica l'accoglimento della richiesta di modifica dell'ammontare dell'assegno da questi dovuto all'altro coniuge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)