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Sez. 5 - , Sentenza n. 33230 del 16/05/2019 Cc. (dep. 23/07/2019) Rv. 277001 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna - Perdita di efficacia della custodia cautelare ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. - Riconoscimento della continuazione tra più reati, il meno grave dei quali già accertato con sentenza irrevocabile eseguita - "Credito di pena" - Imputazione alla durata della custodia cautelare in corso per la violazione più grave - Condizioni ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277001-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

In tema di perdita di efficacia della custodia cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui la sentenza di condanna riconosca il vincolo della continuazione tra più violazioni dell'art. 416-bis cod. pen., individuando la più grave in quella per la quale è in corso di esecuzione la misura cautelare e il reato satellite in una violazione per la quale l'imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile ad una pena già espiata, il "credito di pena" determinato dall'applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cpv. cod. pen., in luogo del cumulo materiale, non può essere imputato alla durata della custodia cautelare in atto per la violazione più grave, in assenza dei presupposti di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale, avendo l'imputato espiato la pena irrogata per il reato satellite in epoca anteriore alla data di consumazione della condotta associativa dedotta nel titolo cautelare in corso, la Corte ha escluso l'applicazione del principio di fungibilità, che attiene unicamente alla custodia cautelare o alle pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)