Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12393 del 21/05/2018 (Rv. 648749 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Dovere di conformarsi alle decisioni della Commissione europea - Sussistenza - Conseguenze.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dall'art. 211 (ex art. 155) del Trattato CE, sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza, in forza degli artt. 88 e 87 (ex artt. 93 e 92) dello stesso Trattato, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto comunitario, sia pure limitatamente ai rapporti giuridici tra privati e pubblici poteri e, pertanto, vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla cognizione dello stesso, sicché è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa all'illegittimità o invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria, ove l'atto sia divenuto inoppugnabile.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 93, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 155, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)