Sez. 5, Sentenza n. 15207 del 12/09/2012 (Rv. 623781 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Dovere del giudice di conformarsi alle decisioni della Commissione dell'Unione Europea - Sussistenza - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie relativa alla decisione n. 2003/193/CE.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
Nei giudizi concernenti la verifica della esatta esecuzione degli obblighi derivanti dalle decisioni della Commissione europea, è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa alla illegittimità o invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria, quando l'atto sia divenuto inoppugnabile o il ricorso contro di esso - proponibile anche dai soggetti privati interessati - sia stato respinto, pena, altrimenti, la vanificazione del sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dai Trattati relativi all'Unione Europea. Ne consegue che incorre in violazione di norme di diritto il giudice che effettui una nuova e diversa valutazione delle stesse questioni di merito già esaminate dalla Commissione europea. (Principio affermato in relazione alla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, che ha dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale dalla imposta sui redditi disposta dall'art. 66, comma 14, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società di gestione dei pubblici servizi costituite a norma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 249, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)