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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7269 del 27/03/2014 (Rv. 630234 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" | Costruzione di una veranda entro il perimetro di un balcone - Distanza legale dalla soprastante finestra - Osservanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630234-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM"

Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)