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Sez. 2, Sentenza n. 955 del 16/01/2013 (Rv. 624981 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE | Veduta in appiombo o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - Diritto del proprietario - Sussistenza - Pergolato di copertura del terrazzo sottostante lesivo della veduta in appiombo - Illegittimità - Esigenze di libera fruizione della proprietà e di riservatezza del vicino - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624981-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)