Sez. 3, Sentenza n. 4371 del 21/02/2013 (Rv. 625309 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Giudizi disciplinari - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Natura di organo giurisdizionale - Norme istitutive - Eccezione di illegittimità costituzionale - Per violazione del principio di autonomia ed indipendenza dell'organo - Manifesta infondatezza.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (in particolare nella parte in cui affidano la nomina di sanitari liberi professionisti ai Comitati Centrali delle Federazioni Nazionali) per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente alla attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono, difatti, tali da non ledere l'autonomia dei membri dell'organo, risultando, per converso, del tutto funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare, in alcun modo, espressione di mera discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento (di cui risultano investiti i massimi organi dello Stato, sentiti gli ordini professionali) nel quale è garantito, tra l'altro, il contraddittorio con gli interessati.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)