Sez. U, Sentenza n. 7753 del 07/08/1998 (Rv. 517834 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Giudizi disciplinari - Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie - Natura di organo giurisdizionale - Norme istitutive - Eccezione di illegittimità costituzionale - Per violazione del principio di autonomia ed indipendenza dell'organo - Manifesta infondatezza.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (e, in particolare, dell'art. 74 del d.P.R. 221 del 1950) per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente alla attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono, difatti, tali da non ledere l'autonomia dei membri dell'organo, risultando, per converso, del tutto funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare, in alcun modo, espressione di mera discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento (di cui risultano investiti i massimi organi dello Stato, sentiti gli ordini professionali) nel quale è garantito, tra l'altro, il contraddittorio con gli interessati (a differenza che nella procedura di decadenza dall'incarico per i componenti le commissioni tributarie ex art. 6 D.Lgs. 636 del 1972 - poi abrogato -, il cui automatismo ed il cui difetto di contraddittorio aveva indotto la il giudice delle leggi alla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza 107 del 1974).
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)