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Sez. 3, Sentenza n. 5141 del 06/04/2001 (Rv. 545674 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Giudizi disciplinari - Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie - Natura di organo giurisdizionale - Eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di autonomia ed indipendenza dell'organo - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545674-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (e, in particolare, l'art. 74 del d.P.R. n. 221 del 1950) per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente all'attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono, infatti, tali da non ledere l'autonomia di detti membri, risultando funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare espressione di discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento cui sovrintendono i massimi organi dello Stato e nel quale è garantito il contraddittorio con gli interessati, compresa l'acquisizione del parere dell'Organo professionale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 55, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 56, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 57, Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, Costituzione art. 104, Costituzione art. 105, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)