Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014 (Rv. 629484 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Tra coeredi - Presupposti - Buona o mala fede del coerede possessore dei beni ereditari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
Il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell'art. 723 cod. civ., per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (nella specie, indipendentemente dalla conoscenza della falsità del testamento), non trovando applicazione, in tal caso, gli artt. 535 e 1150 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 535, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)