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Sez. 2, Sentenza n. 6358 del 07/06/1993 (Rv. 482697 - 01)

Prova civile - Rendimento dei conti | Tra coeredi ex art. 723 cod. civ. - Operazione del procedimento divisorio e obbligazione fondata sulla gestione d'affari altrui - Duplice configurabilità.
Stato
decisa il 1993-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482697-01

Prova civile - Rendimento dei conti

La "ratio" dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere. Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, a pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria od a mandato ad amministrare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 723 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)