diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3321 del 22/03/1995 (Rv. 491338 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Compratore di cose mobili materiali domiciliato in un paese aderente alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 ed alla Convenzione dell'Aja 1 luglio 1964 - Domanda di pagamento del prezzo proposta dal venditore domiciliato in Italia quale luogo di adempimento - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491338-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo di cose mobili materiali, che sia proposta nei confronti di compratore domiciliato in un paese aderente tanto alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804) quanto alla Convenzione dell'Aja del 1.ò luglio 1964 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 816), il domicilio (o la residenza abituale) del venditore è il luogo dell'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 59 della Convenzione dell'Aja, e, pertanto, ove si trovi in Italia, determina la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)