Sez. U, Sentenza n. 828 del 29/11/1999 (Rv. 531610 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Vendita internazionale di merci - Pagamento del prezzo presso il domicilio in Italia del venditore ex Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1964 - Transazione su entità e modalità del pagamento - Carattere novativo - Insussistenza - Incidenza della legge del luogo della transazione sul luogo del pagamento del prezzo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione italiana in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
In relazione ad una vendita internazionale di merci (beni mobili "corporali"), per la quale il pagamento del prezzo debba avvenire presso il domicilio del venditore a norma dell'art. 59 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1964 (resa esecutiva con legge n. 816 del 1971), non può ritenersi che sul luogo di tale pagamento incida la conclusione in un altro Stato di una transazione avente la sola funzione di rideterminare l'entità del prezzo e ridefinire le modalità del pagamento, dato che a quest'ultima non è attribuibile un carattere novativo, e che di conseguenza il regolamento del rapporto continua a poter essere trovato, fondamentalmente, nella disciplina normativa della situazione preesistente. Ne deriva che, in caso di vendita da parte di soggetto di nazionalità italiana e domicilio in Italia a soggetto francese con domicilio in Francia, la conclusione in quest'ultimo paese di una siffatta transazione non rende applicabile la regola del diritto francese circa il pagamento del prezzo al domicilio del debitore, e che, stante la localizzazione in Italia del luogo del pagamento, sussiste la giurisdizione italiana per la relativa controversia, in applicazione del criterio di collegamento di cui all'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)