Sez. U, Sentenza n. 3876 del 15/03/2002 (Rv. 553088 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Compratore di cose mobili domiciliato in un Paese aderente alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 ed alla Convenzione de L'Aja 1 luglio 1964 - Domanda di pagamento del prezzo proposta dal venditore domiciliato in Italia quale luogo di adempimento - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo di cose mobili, la quale sia proposta dal venditore italiano nei confronti di una ditta straniera avente sede in un Paese aderente tanto alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804) quanto alla Convenzione de l'Aja 1 luglio 1964 (ratificata e resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 816), e si riferisca a contratto antecedente all'1 gennaio 1988 (data di entrata in vigore della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci, stipulata l'11 aprile 1980), la presenza in Italia del domicilio o della residenza abituale dell'attore è di per sè sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, atteso che l'art. 59 di detta Convenzione de L'Aja fissa direttamente in detto domicilio il "locus destinatae solutionis", anche al fine della applicazione del criterio di collegamento per la competenza giurisdizionale contemplato dall'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 816 art. 59, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 57, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)