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Sez. 1, Sentenza n. 903 del 23/02/1978 (Rv. 390243 - 01)

CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO - TRA CITTADINA ITALIANA E CITTADINO STRANIERO - IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DELLA LEGGE N 555 DEL 1912 - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390243-01

CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO - TRA CITTADINA ITALIANA E CITTADINO STRANIERO - IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DELLA LEGGE N 555 DEL 1912 - INEFFICACIA.*

La pronuncia di illegittimita costituzionale di una norma contenuta in una legge o in un atto avente forza di legge anteriore all'entrata in vigore della Costituzione non puo retroagire, anche rispetto ai rapporti ancora pendenti, oltre il momento in cui si e venuto a verificare il contrasto fra detta norma e i principi della Costituzione, e, quindi, oltre la data dell'entrata in vigore della Costituzione (primo gennaio 1948). Alla stregua di tali principi, la perdita della cittadinanza italiana a causa dell'acquisto della cittadinanza straniera per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero, non puo che essere disciplinata dalla norma in vigore al tempo in cui si verifico il suo fatto generatore e, poiche esso ha avuto effetti istantanei, la pronuncia di incostituzionalita dell'art 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n 555 (sentenza costituzionale 16 aprile 1975, n 87) non puo spiegare i suoi effetti sulle conseguenze dei matrimoni tra cittadina italiana e cittadino straniero contratti prima della entrata in vigore della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)