Sez. U, Sentenza n. 3331 del 19/02/2004 (Rv. 570305 - 01)
CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 - Cittadina italiana - Matrimonio con straniero contratto anteriormente al primo gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione - Perdita della cittadinanza - Disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 87 del 1975) - Effetti - Limiti - Salvezza dell'effetto estintivo della cittadinanza italiana - Rapporti esauriti - Possibilità di riacquisto della stessa soltanto attraverso l'apposita dichiarazione di cui all'art. 219, primo comma, l. rif. dir. fam. - Conseguenze, in mancanza di tale dichiarazione - Figli - Acquisto della cittadinanza italiana - Configurabilità - Esclusione.
CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE
In tema di cittadinanza, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva che la cittadina italiana perdesse, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza italiana per il solo fatto di essersi sposata con uno straniero la cui cittadinanza le si comunicasse in virtù del matrimonio - non retroagiscono oltre la data del primo gennaio 1948, in tal senso dovendosi normalmente intendere il limite temporale di efficacia delle pronunce di incostituzionalità di leggi anteriori alla Costituzione, sicché, ove un tale matrimonio sia stato contratto dalla donna cittadina italiana prima di tale data, è destinato a rimanere fermo l'effetto, fino ad allora legittimamente prodottosi, estintivo (dello stato di cittadinanza), essendo questo frutto di una vicenda ormai esaurita, salva per la donna la possibilità - concessa dall'art. 219, primo comma, della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 - di riacquistare la cittadinanza perduta mediante un'apposita dichiarazione, avente in tal caso effetti costitutivi, resa all'autorità competente. Ne consegue che, in mancanza della dichiarazione di cui al citato art. 219, primo comma, non può essere considerato cittadino italiano "iure sanguinis" (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma - art. 1, primo comma, numero 1, della citata legge n. 555 del 1912 - che poneva la regola dello "ius sanguinis a patre") il figlio (nato nella specie dopo il primo gennaio 1948) di donna la quale, a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, abbia perduto, sotto la previgente disciplina (poi dichiarata incostituzionale), l'originario "status" di cittadina italiana e acquisito quella del marito.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 10 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 219, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)