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Sez. 5, Sentenza n. 117 del 29/01/1982 Cc. (dep. 04/02/1982) Rv. 151998 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - VERSAMENTO DI CAMBIALI O ALTRI TITOLI DI CREDITO A FIRMA DI TERZI - MANCATO PAGAMENTO DEI TITOLI - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151998-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - VERSAMENTO DI CAMBIALI O ALTRI TITOLI DI CREDITO A FIRMA DI TERZI - MANCATO PAGAMENTO DEI TITOLI - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*

Non costituisce errore scusabile l'affidamento, da parte dello emittente di un assegno poi risultato a vuoto, circa l'accreditamento di cambiali o di altri titoli di credito a firma di terzi e da lui girati alla banca trattaria, perché la disponibilità della somma si acquista soltanto dopo il pagamento dei titoli, per cui il correntista ha l'Obbligo di accertare, prima dell'emissione dell'assegno, se sussista presso il trattario l'effettiva disponibilità della provvista. (Conf mass n 139296; (Conf mass n 139295; (Conf mass n 138881, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)