Sez. 5, Sentenza n. 5195 del 12/04/1978 Ud. (dep. 05/05/1978) Rv. 138881 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - VERSAMENTO DI CAMBIALI O DI ALTRI TITOLI DI CREDITO A FIRMA DI TERZI - MANCATO PAGAMENTO DEI TITOLI - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - VERSAMENTO DI CAMBIALI O DI ALTRI TITOLI DI CREDITO A FIRMA DI TERZI - MANCATO PAGAMENTO DEI TITOLI - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
In tema di assegni a vuoto, non costituisce errore scusabile lo affidamento da parte dell'emittente circa l'accreditamento di cambiali o di altri titoli di credito a firma di terzi e da lui girati alla banca trattaria. Cio in quanto il correntista, acquistando la disponibilita della somma solo dopo che i titoli siano stati pagati, ha l'Obbligo giuridico di accertare, prima di emettere l'assegno a sua firma, se presso l'istituto di credito vi sia o meno la disponibilita effettiva della provvista.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)