Sez. 5, Sentenza n. 16297 del 30/06/1989 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182637 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - AFFIDAMENTO SULL'ACCREDITO DI TITOLI VERSATI AL TRATTARIO - FATTO SCUSABILE - ESCLUSIONE - BENEFONDI DELLO ISTITUTO BANCARIO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - AFFIDAMENTO SULL'ACCREDITO DI TITOLI VERSATI AL TRATTARIO - FATTO SCUSABILE - ESCLUSIONE - BENEFONDI DELLO ISTITUTO BANCARIO - IRRILEVANZA.*
In tema di emissione di assegno a vuoto, è Obbligo del traente quello di accertarsi dell'esistenza della provvista, prima dell'emissione di qualsiasi assegno. Il termine di dilazione previsto dai regolamenti bancari e dai contratti per l'accreditamento di determinati fondi provenienti dalla riscossione di titoli (la cosiddetta "valuta") inerisce a quell'Obbligo, sicché l'emittente non può addurre a propria scusa il fatto che la "valuta" sia stata successiva all'emissione dell'assegno e ciò anche nel caso in cui sia stato rilasciato un cosiddetto "benefondi"; quest'ultimo, infatti, è collegato ad un accertamento informale della banca, attraverso il quale viene garantita esclusivamente l'esistenza, presso altra banca o altra Sede o filiale della medesima banca, della provvista corrispondente ai titoli girati, e non riguarda quindi l'accertamento relativo alla data in cui il girante potrà disporre della relativa provvista presso la propria banca, girataria del titolo. (Conf mass n 168829; (Conf mass n 169916, sulla prima parte; (Conf mass n 168509; (Conf mass n 152250; (Conf mass n 151998).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)