Sez. 5, Sentenza n. 8201 del 22/04/2015 (Rv. 635557 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Società quotata in borsa - Offerta ai dipendenti di diritti di opzione su azioni della società (stock option) - Criteri di tassazione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, la disposizione di cui all'art. 48, comma 2, lett. g-bis) (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock option", stabilisce quale principio di carattere generale l'assoggettabilità al regime ordinario, previsto per i redditi da lavoro dipendente, del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione, salvo, in via di deroga, l'esclusione dal reddito imponibile qualora l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, attesa la necessità di evitare che, attraverso l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione e sia consentito un regime fiscale meno oneroso del 12, 50 percento, applicabile ai "capital gains", quando il maggior valore attribuito alle azioni opzionate sia frutto del migliore andamento economico della società.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)