Sez. 5, Sentenza n. 20908 del 03/10/2014 (Rv. 632516 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Stock option" - Art. 48 (oggi art. 51), comma 2, lett. g bis) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità all'indennità sostitutiva delle opzioni - Esclusione - Regime applicabile.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, la disposizione contenuta nell'art. 48, comma 2, lett. g bis) (oggi art. 51) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai criteri di tassazione delle cosiddette "stock options", non si applica alle somme corrisposte quale indennità sostitutiva dei diritti di sottoscrizione delle azioni già attribuiti ai dipendenti, trattandosi di importi che, sostituendo la possibilità di sottoscrizione e non anche l'eventuale plusvalenza derivante solo dall'effettivo aumento, al momento dell'esercizio dell'opzione, del prezzo di mercato delle azioni, costituiscono redditi da rapporto di lavoro dipendente soggetti al regime ordinario di tassazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1999 num. 505 art. 13 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)