Sez. 4, Sentenza n. 4054 del 11/07/2000 Cc. (dep. 04/10/2000) Rv. 217483 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI | Trasmissione degli atti ad altro ufficio per ragioni di competenza - Misure cautelari già disposte - Permanenza di validità - Nuovo provvedimento cautelare di altro giudice - Necessità - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI
La trasmissione degli atti per ragioni di competenza (art. 54, comma 1, cod.proc.pen.)fra diversi uffici del pubblico ministero non infirma la validità della misura cautelare già disposta né le attribuisce un'efficacia solo interinale perché è assente la declaratoria giurisdizionale di incompetenza di cui all'art. 27 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)