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Sez. 6, Sentenza n. 23819 del 12/03/2004 Cc. (dep. 24/05/2004) Rv. 229519 - 01

PUBBLICO MINISTERO (Cod. proc. pen. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI | Trasmissione ad altro ufficio per ragioni di competenza - Misure cautelari in atto - Perdita di efficacia in caso di mancata rinnovazione del giudice ritenuto competente - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229519-01

PUBBLICO MINISTERO (Cod. proc. pen. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI

La misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal P.M., in applicazione del primo comma dell'art. 54 cod. proc. pen., all'ufficio di procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualora, entro venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del giudice ritenuto competente, poiché l'inefficacia sancita dall'art. 27 cod. proc. pen. presuppone che il trasferimento degli atti faccia seguito ad una formale dichiarazione di incompetenza del primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)