diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 32648 del 04/07/2002 Cc. (dep. 01/10/2002) Rv. 222606 - 01

PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI | Pubblico Ministero - Trasmissione degli atti ad altro ufficio per ragioni di competenza - Misure cautelari già disposte - Permanenza di validità - Nuovo provvedimento cautelare di altro giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222606-01

PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI

L'individuazione, a norma dell'art. 54-quater cod. proc. pen., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 cod.proc. pen.- un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc.pen., altro g.i.p. possa essere investito in seguito del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)