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Sez. 1, Sentenza n. 22305 del 21/10/2009 (Rv. 610268 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento camerale per il riconoscimento dell'equo indennizzo - Artt. 91 e ss. cod. proc. civ. in tema di spese - Applicabilità - Fondamento - Disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi la Corte EDU - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610268-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel procedimento camerale per il riconoscimento dell'equo indennizzo, ex legge n. 89 del 2001, trovano applicazione le disposizioni degli art. 91 e ss. del cod. proc. civ., in tema di spese processuali, senza che nessun ostacolo all'applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU ovvero dal Protocollo aggiuntivo, restando esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo. Dalla CEDU, infatti, non discende alcun obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l'equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l'assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e, quindi, anche al principio della soccombenza, possa integrare un'attività dello Stato che "miri alla distruzione dei diritti o delle libertà" riconosciuti dalla Convenzione o ad "imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione".

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 89 art. 2, Legge 24/03/1989 num. 89 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)