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Sez. 3, Sentenza n. 2569 del 24/03/1997 (Rv. 503195 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Espletamento - Richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Sufficienza - Comparizione delle parti in sede di successiva convocazione o concreto svolgimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503195-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione, al quale l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n.203 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria, è assolto con la richiesta di attivazione della relativa procedura all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, mentre resta irrilevante il mancato sviluppo dello stesso, e ciò tanto nel caso in cui non vi sia stata l'effettiva comparizione delle parti quanto nell'ipotesi in cui, pur essendo queste presenti, sia stato impossibile per qualsivoglia ragione dar corso al tentativo di conciliarle.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)