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Sez. 2, Sentenza n. 6354 del 13/07/1996 (Rv. 498533 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Contrapposte domande di risoluzione di contratto preliminare - Oggettiva impossibilità di conclusione del contratto definitivo - Conseguenza - Rigetto di entrambe le domande - Condanna alla restituzione di quanto versato dal promittente compratore - Specifica domanda - Mancanza - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498533-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Quando vengano rigettate le contrapposte domande, del promittente venditore e del promittente compratore, di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di vendita, per la ritenuta presenza di un ostacolo alla stipulazione del contratto definitivo non riconducibile a colpa di alcuna delle parti, la pronunzia di condanna del promittente compratore alla restituzione della somma versata alla controparte presuppone una subordinata domanda di restituzione dell'indebito, in difetto della quale una tale pronunzia è viziata da extrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)