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Sez. 1, Sentenza n. 7980 del 30/08/1996 (Rv. 499409 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge - Quota - Determinazione - Convivenza coniugale - Durata - Concorrenza con lo svolgimento del lavoro generatore della pensione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499409-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

Ai fini della determinazione della quota di pensione spettante all'ex coniuge, in concorso con il coniuge superstite (ex art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, secondo il testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74), nella valutazione della durata del matrimonio il giudice non deve prendere in considerazione esclusivamente i periodi in cui la convivenza dei coniugi abbia concorso con lo svolgimento del rapporto di lavoro, generatore del trattamento pensionistico, da parte del coniuge poi deceduto, atteso che tale limitazione non è prevista dalla norma citata, la quale stabilisce il criterio della durata del rapporto, da intendersi come durata del rapporto matrimoniale (pur dovendosi tener conto anche dell'eventuale rilevante scarto tra matrimonio ed effettiva convivenza verificatosi nel corso del primo vincolo, se e nei limiti in cui corrisponda la convivenza "more uxorio" della nuova coppia, radicatasi prima della sentenza di divorzio e protrattasi fino al nuovo matrimonio, nonché degli altri dati di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno divorzile ed afferenti alle condizioni economiche delle parti ed alla natura assistenziale dello stesso, di cui la quota di pensione di reversibilità è la prosecuzione).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)