Sez. 1, Sentenza n. 3484 del 22/04/1997 (Rv. 503875 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge divorziato e quello superstite - Criteri - Della durata del matrimonio - Natura esclusiva ed automatica - Esclusione - Condizioni economiche degli interessati e scarto fra matrimonio ed effettiva convivenza - Rilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
Al fine della ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, a norma dell'art. 9 legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 legge n. 74 del 1987, la durata del matrimonio non costituisce elemento esclusivo ed automatico della ripartizione, dovendosi prendere in considerazione anche gli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno di divorzio, afferenti alle condizioni economiche degli interessati, nonché dell'eventuale scarto verificatosi tra matrimonio ed effettiva convivenza "more uxorio" del coniuge successivo, radicatasi prima del divorzio e protrattasi fino al nuovo matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)