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Sez. 1, Sentenza n. 6619 del 18/07/1997 (Rv. 506126 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite - Determinazione della quota spettante della pensione di reversibilità - Criteri - Attenzione alla durata della coincidenza fra durata del matrimonio e quella del rapporto contributivo - Conferenza ed ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506126-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

Ai fini della determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge in concorso con il coniuge superstite (ex art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, secondo il testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), fermo il profilo per cui il criterio connesso alla durata del primo rapporto matrimoniale in relazione al secondo (durata da collegarsi esclusivamente al titolo matrimoniale, e non alla convivenza effettiva) costituisce uno dei criteri di cui necessariamente il giudice deve tener conto, va detto tuttavia che esso non costituisce l'unico. Oltre all'ammontare dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898, infatti, possono assumere rilievo anche i profili relativi alla durata dell'arco temporale in cui il rapporto matrimoniale abbia coinciso con il rapporto contributivo donde sono derivati l'erogazione pensionistica e la sua reversibilità.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)