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Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 16/07/1986 (Rv. 447316 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELLA MADRE E RAPPORTI TRA QUESTA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1986-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447316-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DELLA MADRE E RAPPORTI TRA QUESTA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - VALORE PROBATORIO.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, comma quarto, cod. civ. - il quale dispone che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possono essere utilizzati dal giudice del merito a sostegno del proprio convincimento sulla sussistenza della paternità naturale. (Conf 1031/86, mass n 444542; (Conf 6015/85, mass n 443757; (Conf 2805/83, mass n 427718; (Conf 2736/83, mass n 427637).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)